IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
 
   Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.
229, recante norme per la disciplina del  rapporto  fra  il  Servizio
sanitario nazionale e i medici di medicina generale,  da  instaurarsi
attraverso  apposita  convenzione  di   durata   triennale   conforme
all'accordo collettivo  nazionale  stipulato  con  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale; 
 
   Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte  pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardante  il  personale  sanitario  a
rapporto convenzionale; 
 
   Visto il provvedimento n. 706 del 18 giugno 1999, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, di nomina della  delegazione  di  parte
pubblica; 
 
   Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
 
   Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146,  cosi'  come  modificata  e
integrata  dalla  legge  11  aprile  2000,  n.   83   recante   norme
sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero   nei   servizi   pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente tutelati; 
 
   Preso atto che e' stato  stipulato,  in  data  9  marzo  2000,  un
accordo collettivo nazionale regolante il  trattamento  normativo  ed
economico dei medici di medicina generale, sottoscritto in pari  data
dalla delegazione di  parte  pubblica  e  dai  sindacati  F.I.M.M.G.,
S.N.A.M.I. e intesa sindacale  S.U.M.A.I.  -  S.I.M.E.T.  -  C.I.S.L.
Medici/C.O.S.I.M.E.; 
 
   Visto il parere n. 106/1991 del 12 settembre 1991 con il quale  il
Consiglio di Stato,  in  adunanza  generale,  ha  precisato  che  gli
accordi collettivi nazionali per il personale  sanitario  a  rapporto
convenzionale sono resi esecutivi  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
   Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000; 
 
   Considerato che i rilievi espressi dal Consiglio di Stato appaiono
superabili, anche alla luce dei  provvedimenti  di  attuazione  della
delega di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della  legge
13 maggio 1999, n. 133; 
 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 18 luglio 2000; 
   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro della sanita'; 
 
                   EMANA il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
1. E' reso  esecutivo  l'accordo  nazionale  per  la  disciplina  dei
rapporti con i medici di medicina  generale,  stipulato  il  9  marzo
2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  modificato  ed   integrato   dal   decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e  dal  decreto  legislativo  19
giugno 1999, n. 229. 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000 
 
                               CIAMPI 
 
 
                        AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                        VERONESI, Ministro della sanita' 
 
Visto, il Guardasigilli: FASSINO 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000 
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 11. 
 
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

             - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833  (Istituzione  del servizio sanitario nazionale), e' il
          seguente:

             "Art.   48   (Personale   a   rapporto  convenzionale).-
          L'uniformita'  del  trattamento  economico  e normativo del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi   anzidetti   e'  costituita  rispettivamente:  dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e  del  tesoro, da cinque rappresentanti designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui  all'art.  13 della legge 16 maggio 1970 n. 281; da sei
          rappresentanti designati dall'ANCI.

             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri. I
          competenti  organi  locali  adottano  entro 30 giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.

             Gli  accordi  collettivi nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:

                1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili per la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;

                2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti,  convenzionati esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;

                3)  l'accesso  alla convenzione, che e' consentito ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;

                4)  la  disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;

                5)  il  numero  massimo  degli  assistiti per ciascun
          medico  generico  e  pediatra  di  libera scelta a ciclo di
          fiducia  ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
          specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
          impegni  di  lavoro  compatibili, la regolamentazione degli
          obblighi  che  derivano  al medico in dipendenza del numero
          degli  assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
          libera  professione nei confronti dei propri convenzionati;
          le  attivita'  libero-professionali  incompatibili  con gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita' sanitaria locale;

                6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma  di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);

                7)  la  differenziazione  del trattamento economico a
          seconda  della  quantita' e qualita' del lavoro prestato in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione,  cura  e riabilitazione. Saranno fissate a tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici  e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici  ambulatoriali,  da  distinti compensi commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo  e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso gli
          ambulatori  convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

                8)  le  forme  di controllo sull'attivita' dei medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale  e  il  procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;

                9)  le  forme  di incentivazione in favore dei medici
          convenzionati  residenti in zone particolarmente disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;

                10)   le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

                11)   le  modalita'  per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;

                12)  le  forme  di  collaborazione  fra  i medici, il
          lavoro   medico  di  gruppo  e  integrato  nelle  strutture
          sanitarie  e  la  partecipazione  dei medici a programmi di
          prevenzione e di educazione sanitaria;

                13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.

             I   criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.

             Gli   stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche  alle  convenzioni da stipulare da parte delle unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

             E'   nullo   qualsiasi   atto,  anche  avente  carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.

             E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.

             Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
          professionali,  nel  corso  delle trattative per la stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.

             Gli  ordini  e  collegi professionali sono tenuti a dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.

             In  caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

             Sino  a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato  nel  supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28
          ottobre 1976, n. 289.".

             - Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino della disciplina in
          materia  sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della legge 23
          ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:

             "Art.   8.-   Il  rapporto  tra  il  servizio  sanitario
          nazionale,  i  medici  di medicina generale e i pediatri di
          libera  scelta  e'  disciplinatoda  apposite convenzioni di
          durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali
          stipulati,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 9, della legge 30
          dicembre  1991,  n. 412, con le organizzazioni sindacali di
          categoria  maggiormente rappresentative in campo nazionale.
          Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

                a)  prevedere che la scelta del medico e' liberamente
          effettuata   dall'assistito,  nel  rispetto  di  un  limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata;

                b)  regolamentare  la  possibilita'  di  revoca della
          scelta  da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
          la  ricusazione  della  scelta da parte del medico, qualora
          ricorrano     eccezionali    e    accertati    motivi    di
          incompatibilita';

                c)   disciplinare   gli  ambiti  e  le  modalita'  di
          esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
          complessivamente   dedicato   alle   attivita'   in  libera
          professione  non  rechi  pregiudizio al corretto e puntuale
          svolgimento  degli obblighi del medico, nello studio medico
          e  al  domicilio  del  paziente;  le prestazioni offerte in
          attivita'  libero-professionale  siano definite nell'ambito
          della   convenzione,   anche   al   fine  di  escludere  la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla   lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a  comunicare
          all'azienda  unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia   prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte  le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore    dei   medici   che   non   esercitano   attivita'
          libero-professionale  strutturata  nei confronti dei propri
          assistiti.  Fino  alla stipula della nuova convenzione sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali.  In  ogni  caso,  il  non  dovuto pagamento, anche
          parziale,   di   prestazioni   da  parte  dell'assistito  o
          l'esercizio  di  attivita' libero-professionale al di fuori
          delle  modalita'  e  dei  limiti previsti dalla convenzione
          comportano     l'immediata    cessazione    del    rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

                d)  ridefinire la struttura del compenso spettante al
          medico  prevedendo  una  quota  fissa  per ciascun soggetto
          iscritto  alla  sua  lista,  corrisposta su base annuale in
          rapporto  alle  funzioni definite in convenzione; una quota
          variabile   in   considerazione  del  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti  dai  programmi  di  attivita'  e  del
          rispetto  dei  conseguenti  livelli di spesa programmati di
          cui  alla lettera f); una quota variabile in considerazione
          dei  compensi  per  le  prestazioni e le attivita' previste
          negli  accordi  nazionali e regionali, in quanto funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);

                e)  garantire  l'attivita' assistenziale per l'intero
          arco  della  giornata  e per tutti i giorni della settimana
          attraverso  il  coordinamento  operativo  e  l'integrazione
          professionale,  nel  rispetto  degli  obblighi  individuali
          derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
          medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
          della   guardia   medica  e  della  medicina  dei  servizi,
          attraverso   lo   sviluppo   di  forme  di  associazionismo
          professionale   e   la   organizzazione   distrettuale  del
          servizio;

                f)  prevedere  le  modalita'  attraverso  le quali le
          unita'  sanitarie  locali,  sulla base della programmazione
          regionale   e   nell'ambito   degli   indirizzi  nazionali,
          individuano   gli  obiettivi,  concordano  i  programmi  di
          attivita'  e  definiscono  i  conseguenti  livelli di spesa
          programmati  dei medici singoli o associati in coerenza con
          gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;

                g)  disciplinare  le  modalita' di partecipazione dei
          medici  alla definizione degli obiettivi e dei Programmi di
          attivita'   del   distretto   e   alla  verifica  del  loro
          raggiungimento;

                h)  disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
          medicina  generale del Servizio sanitario nazionale secondo
          parametri  definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
          modo  che  l'accesso  medesimo  sia  consentito  ai  medici
          forniti  dell'attestato  di  cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo 8 agosto 199l, n. 256, o titolo equipollente ai
          sensi dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altresi'
          che  la  graduatoria  annuale  evidenzi  i  medici  forniti
          dell'attestato,  al  fine di riservare loro una percentuale
          predeterminata  di  posti  in  sede di copertura delle zone
          carenti;

                i)  regolare  la  partecipazione  di  tali  medici  a
          societa' anche cooperative, al fine di prevenire l'emergere
          di  conflitti  di interesse con le funzioni attribuite agli
          stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

                l)  prevedere  la possibilita' di stabilire specifici
          accordi  con i medici gia' titolari di convenzione operanti
          in  forma  associata,  secondo  modalita'  e in funzione di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

                m)  prevedere  le  modalita'  con  cui la convenzione
          possa    essere    sospesa,   qualora   nell'ambito   della
          integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
          di  libera  scelta  nella  organizzazione  distrettuale, le
          unita'   sanitarie   locali  attribuiscano  a  tali  medici
          l'incarico  di  direttore  di  distretto  o altri incarichi
          temporanei  ritenuti  inconciliabili  con  il  mantenimento
          della convenzione.

             1.  -  bis.  Le  aziende  unita'  sanitarie  locali e le
          aziende  ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma
          1,  utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle
          ore  di  incarico svolte alla data di entrata in visore del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, i medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate  ai  sensi  dell'art.  48 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, che modifica il decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, le
          regioni   possono   individuare  aree  di  attivita'  della
          emergenza  territoriale  e della medicina dei servizi, che,
          al   fine   del   miglioramento   dei  servizi,  richiedono
          l'instaurarsi  di  un  rapporto  d'impiego. A questi fini i
          medici  in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto,  che  modifica il decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni, addetti
          a  tali  attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano
          titolari  di  un  incarico  a tempo indeterminato da almeno
          cinque  anni,  o  comunque al compimento del quinto anno di
          incarico  a  tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda
          nel  ruolo  sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni
          organiche definite e approvate nel rispetto dei principi di
          cui  all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e  successive  modificazioni  e  previo  giudizio  di
          idoneita'  secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n.
          502.  Nelle  more del passaggio alla dipendenza, le regioni
          possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici
          convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale
          con    l'attivita'    dei    servizi    del    sistema   di
          emergenza-urgenza    secondo   criteri   di   flessibilita'
          operativa, incluse forme di mobilita interaziendale".

             -  Il  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n. 517,
          concerne  "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n. 502, recante riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421".

             -  Il  decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          concerne  "Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  a  norma  dell'art. 1 della legge 30
          novembre 1998, n. 419".

             - Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
          1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
          e' il seguente:

             "9.  La  delegazione  di  parte  pubblica per il rimuovo
          degli  accordi  riguardanti  il  comparto del personale del
          Servizio  sanitario  nazionale  ed il personale sanitario a
          rapporto  convenzionale  e'  costituita  da  rappresentanti
          regionali   nominati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano.  Partecipano  i  rappresentanti dei
          Ministeri   del  tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  della  sanita'  e,  limitatamente  al rinnovo dei
          contratti,   del   Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          designati  dai  rispettivi Ministri. La delegazione ha sede
          presso  la  segreteria  della Conferenza permanente, con un
          apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente Generale
          del  Ministero  della  sanita'  a  tal fine collocato fuori
          ruolo.  Ai  fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono
          dell'art.  6  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  come
          sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
          la  delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di
          accordo   entro   quindici  giorni  dalla  stipula.  (Comma
          abrogato,  limitatamente  alla  disciplina sui contratti di
          lavoro  riguardanti  i  dipendenti  delle  amministrazioni,
          aziende  ed  enti  di  servizio  sanitario,  dall'art.  74,
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).".

             -   Il   testo   dell'art.  74,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), e'
          il seguente:

             "Art.   74   Norme   abrogate).-  1.  Sono  abrogate  le
          disposizioni  incompatibili  con  il presente decreto ed in
          particolare le seguenti norme:

             articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
          17,  18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo,
          n.  5,  28,  30, comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n.
          93;

             legge  10  luglio  1984,  n. 301, fatte salve quelle che
          riguardano  l'accesso alla qualifica di primo dirigente del
          Corpo forestale dello Stato;

             art.  17,  comma  1,  lettera  e), della legge 23 agosto
          1988, n. 400;

             art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

             art.    32    comma   2,   lettera   c),   limitatamente
          all'espressione  "la  disciplina  dello  stato  giuridico e
          delle  assunzioni  del personale" e art. 51, comma 8, della
          legge 8 giugno 1990, n. 142;

             art.  4,  comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          limitatamente  alla  disciplina  sui  contratti  di  lavoro
          riguardanti  i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed
          enti del servizio sanitario nazionale;

             art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

             art.   4,   commi   decimo,   undicesimo,  dodicesimo  e
          tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

             art.   2  del  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981,
          n. 432;

             articoli  27  e  28  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'art.
          10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
          1987, n. 494;

             art.  4,  commi  3  e  4, e art. 5, della legge 7 luglio
          1988, n. 254;

             art.  10  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          534;

             art.  10,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di
          entrata in vigore del presente decreto;

             art.  6  della  legge 11 luglio 1980, n. 312; art. 6-bis
          del  decreto  legge  18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;

             i  riferimenti  alla  legge 4 giugno 1985, n. 281 e alla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'art. 7, comma
          1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e
          nell'art.  2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992, n. 359.".

             -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:

             "Art.   17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:

             a) - c) (Omissis);

             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".

             -  La  legge  12  giugno  1990,  n. 146, concerne "Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
          costituzionalmente  tutelati. Istituzione della Commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge".

             -  La  legge  11  aprile  2000,  n.  83, concerne "Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
          costituzionalmente tutelati".

             -  Il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio
          1999,  n.  133  (Disposizioni  in  materia di perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:

             "Art.  10. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi:

                a)  abolizione  dei  vigenti trasferimenti erariali a
          favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
          quelli  destinati a finanziare interventi nel settore delle
          calamita'   naturali,   nonche'   di   quelli  a  specifica
          destinazione  per  i  quali sussista un rilevante interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi  quelli  destinati al finanziamento del trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422,  e  della  spesa  sanitaria  corrente; quest'ultima e'
          computata   al  netto  delle  somme  vincolate  da  accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura,  delle
          attivita'   degli   istituti   di   ricerca  scientifica  e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali  di interesse e rilievo nazionale e internazionale
          per  ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
          servizi  e  alle  tecnologie  e biotecnologie sanitarie, in
          misura  non  inferiore  alla  relativa spesa storica. Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  2 dell'art. 121 del
          decreto   legislativo   31   marzo   1998,   n.  112,  sono
          determinati,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,   i   criteri  per  il  raccordo
          dell'attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
          nonche'  le  modalita' per il finanziamento delle attivita'
          assistenziali;

                b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera
          a)  e  di  quelli connessi al conferimento di funzioni alle
          regioni  di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          mediante  un  aumento  dell'aliquota  di  compartecipazione
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF, con riduzione delle
          aliquote  erariali  in  modo  tale  da mantenere il gettito
          complessivo  dell'IRPEF  inalterato;  aumento dell'aliquota
          della  compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
          non  potra'  comunque essere superiore a 450 lire al litro;
          istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
          inferiore  al  20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
          assegnazioni     alle    regioni    del    gettito    delle
          compartecipazioni,  al  netto  di quanto destinato al fondo
          perequativo   di   cui   alla  lettera  e),  avvengono  con
          riferimento   a   dati  indicativi  delle  rispettive  basi
          imponibili regionali;

                c)  determinazione delle esatte misure delle aliquote
          di  cui  alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto
          conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
          sensi  dell'art.  26,  comma  2, del decreto legislativo 15
          dicembre   1997,  n.  446,  la  copertura  complessiva  dei
          trasferimenti aboliti;

                d)  previsione  di meccanismi perequativi in funzione
          della  capacita'  fiscale  relativa ai principali tributi e
          compartecipazioni   a   tributi   erariali,  nonche'  della
          capacita'   di   recupero   dell'evasione   fiscale  e  dei
          fabbisogni  sanitari;  previsione, inoltre, di un eventuale
          periodo  transitorio,  non  superiore  ad  un triennio, nel
          quale  la  perequazione  possa  essere  effettuata anche in
          funzione  della spesa storica; cio' al fine di consentire a
          tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
          funzioni  e  di  erogare  i  servizi  di  loro competenza a
          livelli  essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il territorio
          nazionale,    tenendo   conto   delle   capacita'   fiscali
          insufficienti  a  far  conseguire  tali  condizioni e della
          esigenza   di   superare   gli   squilibri  socio-economici
          territoriali;

                e)  previsione  di  istituire  un  fondo  perequativo
          nazionale   finanziato  attingendo  alla  compartecipazione
          all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
          a  questa  finalizzazione  anche  quota parte dell'aliquota
          della  compartecipazione  all'accisa  sulla  benzina di cui
          alla medesima lettera b);

                f)  revisione  del sistema dei trasferimenti erariali
          agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
          connesse   all'aumento  dell'autonomia  impositiva  e  alla
          capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
          all'IRPEF  non facoltativa. La perequazione deve basarsi su
          quote  capitarie definite in relazione alle caratteristiche
          territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
          situazioni  economiche  e sociali e puo' essere effettuata,
          per   un   periodo   transitorio,  anche  in  funzione  dei
          trasferimenti storici;

                g) previsione di un periodo transitorio non superiore
          al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione e' vincolata ad
          impegnare,  per l'erogazione delle prestazioni del Servizio
          sanitario  nazionale,  una spesa definita in funzione della
          quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la
          rimozione   del   vincolo   e'   comunque   coordinata  con
          l'attivazione  del sistema di controllo di cui alla lettera
          i);  gli  eventuali  risparmi  di spesa sanitaria rimangono
          attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;

                h)  estensione dei meccanismi di finanziamento di cui
          alla   lettera   b)  alla  copertura  degli  oneri  per  lo
          svolgimento  delle  funzioni  e dei compiti trasferiti alle
          regioni,  ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  ad  esito  del  procedimento  di identificazione delle
          risorse  di  cui  all'Art. 7 della predetta legge n. 59 del
          1997,  tenuto  conto  dei  criteri  definiti  nelle lettere
          precedenti,  nonche'  dei  criteri  previsti  dall'art. 48,
          comma  11,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
          applicabile;

                i)  previsione  di  procedure  di  monitoraggio  e di
          verifica  dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base ad
          appropriati  parametri  qualitativi e quantitativi, nonche'
          di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
          condizionando  al loro rispetto la misura dei trasferimenti
          perequativi  e  delle  compartecipazioni; razionalizzazione
          della  normativa  e  delle  procedure  vigenti in ordine ai
          fattori  generatori  della spesa sanitaria, con particolare
          riguardo  alla  spesa  del  personale,  al  fine di rendere
          trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
          ciascun livello di governo;

                l)   previsione   di   una   revisione  organica  del
          trattamento  e del regime fiscale attualmente vigente per i
          contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
          versati ad enti o casse, al fine di:

                   1)   riconoscere   un   trattamento   fiscale   di
          prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
          Servizio   sanitario  nazionale,  come  disciplinati  dalle
          disposizioni  attuative  della  legge  30 novembre 1998, n.
          419;
                   2)  assicurare  la  parita' di trattamento fiscale
          tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
                   3)  garantire l'invarianza complessiva del gettito
          ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

                m)  coordinamento  della  disciplina  da  emanare con
          quella  attualmente  vigente  in  materia  per le regioni a
          statuto  speciale,  salvo  i  profili attribuiti alle fonti
          previste dagli statuti di autonomia;

                n)  estensione  anche alle regioni della possibilita'
          di  partecipare  alle attivita' di accertamento dei tributi
          erariali,  in  analogia a quanto gia' previsto per i comuni
          dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600;

                o)  abolizione  della  compartecipazione dei comuni e
          delle  province  al  gettito  dell'IRAP di cui all'art. 27,
          commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446,   e  conseguente  rideterminazione  dei  trasferimenti
          erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
          garantire  la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
          la   copertura  degli  oneri  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  25  novembre  1996,  n. 599, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
          della  suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento alla
          compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;

                p)   previa  verifica  della  compatibilita'  con  la
          normativa  comunitaria,  facolta'  per le regioni a statuto
          ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
          benzine,  nei  limiti  della  quota  assegnata  alle stesse
          regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
          in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
          di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
          aumento  del  gettito della quota statale dell'accisa sulle
          benzine  accertato nelle regioni per effetto della prevista
          riduzione della quota regionale;

                q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
          regioni   e   gli   enti   locali   siano  coinvolti  nella
          predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
          cui al presente comma;

                r)   previsione,  anche  in  attuazione  delle  norme
          vigenti,  di  misure  idonee  al conseguimento dei seguenti
          principi e obiettivi:

                   1) le misure organiche e strutturali corrispondano
          alle   accresciute  esigenze  conseguenti  ai  conferimenti
          operati  con i decreti legislativi attuativi della legge 15
          marzo 1997, n. 59;
                   2)  le  regioni  siano  coinvolte  nel processo di
          individuazione  di  conseguenti  trasferimenti  erariali da
          sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
          di  tributi  erariali  e  di predisposizione della relativa
          disciplina.".
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, vedasi nelle note
          alle premesse.